274 del 2000, il collocamento proveniente da pubblica utilita’ ha una stabilità corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo’ individuo collocato quandanche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’trafiletto 116, previo autorizzazione delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del attività che pubblica utilita’, https://www.avvocatodrogastupefacenti.com/